La detrazione per i cosiddetti " interventi di recupero del patrimonio edilizio ", attualmente prevista nella misura del 50% riguarda anche le spese sostenute per la realizzazione di box auto, garage, autorimesse e posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune, con un limite massimo di € 96.000 delle spese sostenute.
Non è necessario che il vincolo di pertinenzialità riguardi l'abitazione principale, il box, infatti, può essere asservito anche ad una seconda abitazione .
La detrazione è applicabile non solo per l'acquisto di un singolo box, ma anche per una pluralità asserviti ad un solo immobile.
Per quanto riguarda le spese, sono agevolabili solamente quelle riguardanti la realizzazione e, pertanto, le uniche spese ammesse sono quelle riguardanti la progettazione, l'esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste dal tipo di Intervento, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni e per le autorizzazioni, le denunce di Inizio Lavori e gli oneri di urbanizzazione.
Sono escluse quindi le spese sostenute per l'acquisto dell 'area, nonchè l'utile ritraibile dal costruttore del box o del garage, se questo è stato acquistato presso un'impresa (solo quest'ultima conosce, infatti, le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del box le quali di solito non coincidono con il prezzo di vendita, il quale normalmente comprende anche l'utile dell'imprenditore). Il contribuente che intende beneficiare della detrazione deve quindi ottenere una specifica attestazione dal venditore, recante le spese di realizzazione del box o garage.
Non è necessario che il vincolo di pertinenzialità riguardi l'abitazione principale, il box, infatti, può essere asservito anche ad una seconda abitazione .
La detrazione è applicabile non solo per l'acquisto di un singolo box, ma anche per una pluralità asserviti ad un solo immobile.
Per quanto riguarda le spese, sono agevolabili solamente quelle riguardanti la realizzazione e, pertanto, le uniche spese ammesse sono quelle riguardanti la progettazione, l'esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste dal tipo di Intervento, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni e per le autorizzazioni, le denunce di Inizio Lavori e gli oneri di urbanizzazione.
Sono escluse quindi le spese sostenute per l'acquisto dell 'area, nonchè l'utile ritraibile dal costruttore del box o del garage, se questo è stato acquistato presso un'impresa (solo quest'ultima conosce, infatti, le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del box le quali di solito non coincidono con il prezzo di vendita, il quale normalmente comprende anche l'utile dell'imprenditore). Il contribuente che intende beneficiare della detrazione deve quindi ottenere una specifica attestazione dal venditore, recante le spese di realizzazione del box o garage.