Il Consiglio dei ministri del 28 agosto 2013 ha varato un piano per la casa che prevede la creazione di un nuovo fondo ed il rifinanziamento di tre fondi già esistenti: 200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri del mutuo e della locazione della prima abitazione per le famiglie e le persone più svantaggiate.
Ecco i fondi:
1. FONDO PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (40 MILIONI DI EURO)
CHE COS’E’
Il fondo sostiene i proprietari, titolari di “mutui prima casa” nel pagamento delle rate del mutuo consentendo una sospensione nel pagamento delle rate.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FONDO
Proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, in temporanea difficoltà, titolari di un mutuo non superiore a € 250.000 ed in possesso di indicatore ISEE non superiore a € 30.000.
COME FUNZIONA
Il fondo consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi. Il fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
REQUISITI
Oltre al requisito di reddito indicato, i richiedenti devono dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
· perdita del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
· perdita del rapporto di lavoro parasubordinato;
· insorgenza di condizioni di non autosufficienza dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
COME SI ACCEDE
La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile su (www.dt.tesoro.it) e su (www.consap.it).
2. FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (60 MILIONI DI EURO)
CHE COS’E’
Il fondo offre le garanzie necessarie per ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Lo Stato garantisce il 50% della quota capitale del mutuo che viene concesso.
REQUISITI
· età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
· giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono- genitoriali con figli minori;
· giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro atipici di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92;
· reddito ISEE complessivo non superiore a 40mila euro;
· non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE CHE PUO’ BENEFICIARE DEL FONDO
· l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
· non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 95 mq;
· non deve avere le caratteristiche di lusso.
CARATTERISTICHE DEL MUTUO ATTIVABILE CON IL FONDO
· mutui ipotecari prima casa;
· di ammontare non superiore a € 200.000;
· il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri predefiniti;
· i mutui potranno essere sottoscritti con un tasso non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui (pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze);
· i finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive oltre all’ ipoteca sull’ immobile ed alla garanzia fornita dallo Stato.
COME SI ACCEDE
I giovani in possesso dei requisiti, per accedere ai finanziamenti, devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.
ALTRE INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni su http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa
3. FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (60 MILIONI DI EURO)
CHE COS’E’
Prevede l’erogazione di contributi a favore di famiglie che hanno un canone di locazione registrato e che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto.
COME FUNZIONA
Ogni anno lo Stato, con Legge Finanziaria, stabilisce l’importo da ripartire tra le Regioni entro il 31 marzo.
Successivamente i Comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi ed individuano con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne.
Le somme assegnate sono concesse come contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori in difficoltà ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FONDO
Possono presentare la domanda tutti i cittadini in possesso dei requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale 7 giugno 1999 (riferiti al nucleo familiare):
· reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
· reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.
COME SI ACCEDE
I conduttori, in possesso dei requisiti, potranno accedere al Fondo partecipando ai bandi pubblici comunali.
4. FONDO DI GARANZIA A COPERTURA DEL RISCHIO DI MOROSITA’ DI LOCATARI ALTRIMENTI AFFIDABILI (40 milioni di euro)
CHE COS’E’
Il fondo è finalizzato a garantire il rischio di morosità da parte di quei locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica che attraversa il paese, si trovano momentaneamente in difficoltà. Il fondo ha, inoltre, la finalità di prevenire l’apertura di procedimenti di sfratto.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FONDO
Gli inquilini residenti in Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
COME FUNZIONA
L’accesso al fondo consentirà la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto. Il decreto ministeriale ripartirà le risorse disponibili fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
ALTRE INFORMAZIONI
Il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornirà tutte le informazioni necessarie all’accesso al Fondo e la relativa modulistica.
Ecco i fondi:
1. FONDO PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (40 MILIONI DI EURO)
CHE COS’E’
Il fondo sostiene i proprietari, titolari di “mutui prima casa” nel pagamento delle rate del mutuo consentendo una sospensione nel pagamento delle rate.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FONDO
Proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, in temporanea difficoltà, titolari di un mutuo non superiore a € 250.000 ed in possesso di indicatore ISEE non superiore a € 30.000.
COME FUNZIONA
Il fondo consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi. Il fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
REQUISITI
Oltre al requisito di reddito indicato, i richiedenti devono dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
· perdita del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
· perdita del rapporto di lavoro parasubordinato;
· insorgenza di condizioni di non autosufficienza dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
COME SI ACCEDE
La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile su (www.dt.tesoro.it) e su (www.consap.it).
2. FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (60 MILIONI DI EURO)
CHE COS’E’
Il fondo offre le garanzie necessarie per ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Lo Stato garantisce il 50% della quota capitale del mutuo che viene concesso.
REQUISITI
· età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
· giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono- genitoriali con figli minori;
· giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro atipici di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92;
· reddito ISEE complessivo non superiore a 40mila euro;
· non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE CHE PUO’ BENEFICIARE DEL FONDO
· l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
· non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 95 mq;
· non deve avere le caratteristiche di lusso.
CARATTERISTICHE DEL MUTUO ATTIVABILE CON IL FONDO
· mutui ipotecari prima casa;
· di ammontare non superiore a € 200.000;
· il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri predefiniti;
· i mutui potranno essere sottoscritti con un tasso non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui (pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze);
· i finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive oltre all’ ipoteca sull’ immobile ed alla garanzia fornita dallo Stato.
COME SI ACCEDE
I giovani in possesso dei requisiti, per accedere ai finanziamenti, devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.
ALTRE INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni su http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa
3. FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (60 MILIONI DI EURO)
CHE COS’E’
Prevede l’erogazione di contributi a favore di famiglie che hanno un canone di locazione registrato e che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto.
COME FUNZIONA
Ogni anno lo Stato, con Legge Finanziaria, stabilisce l’importo da ripartire tra le Regioni entro il 31 marzo.
Successivamente i Comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi ed individuano con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne.
Le somme assegnate sono concesse come contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori in difficoltà ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FONDO
Possono presentare la domanda tutti i cittadini in possesso dei requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale 7 giugno 1999 (riferiti al nucleo familiare):
· reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
· reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.
COME SI ACCEDE
I conduttori, in possesso dei requisiti, potranno accedere al Fondo partecipando ai bandi pubblici comunali.
4. FONDO DI GARANZIA A COPERTURA DEL RISCHIO DI MOROSITA’ DI LOCATARI ALTRIMENTI AFFIDABILI (40 milioni di euro)
CHE COS’E’
Il fondo è finalizzato a garantire il rischio di morosità da parte di quei locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica che attraversa il paese, si trovano momentaneamente in difficoltà. Il fondo ha, inoltre, la finalità di prevenire l’apertura di procedimenti di sfratto.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL FONDO
Gli inquilini residenti in Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
COME FUNZIONA
L’accesso al fondo consentirà la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto. Il decreto ministeriale ripartirà le risorse disponibili fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
ALTRE INFORMAZIONI
Il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornirà tutte le informazioni necessarie all’accesso al Fondo e la relativa modulistica.